Raccolta differenziata dei rifiuti in condominio. Obblighi dell'amministratore e responsabilità per i danni provocati.
La raccolta differenziata risponde a due problemi legati
all'aumento esponenziale della produzione di rifiuti: il consumo di
materia prima (diminuito appunto grazie al riciclo) e la riduzione delle
quantità destinate alle discariche e agli inceneritori. Ne consegue che
tale attività è sicuramente un passo avanti nella gestione dei rifiuti e
del problema ambientale delle discariche, ma porta con sé una serie di
difficoltà, organizzative e pratiche, specialmente per la realtà
condominiale.
Gli obblighi dell'amministratore. In ambito condominiale, dal momento della consegna della raccolta dei contenitori, si configurano una serie di obblighi:
a) ricevere e custodire tali contenitori, considerando
che all'uso dei contenitori condominiali si applicano, per le parti
attinenti la responsabilità in solido tra i condomini destinatari dei
beni concessi in comodato gratuito, le disposizioni previste dagli artt.
1100- 1139 c.c. (conservazione della cosa comune), nonché dall'art. 6
ss. della L. n. 689/1981 (solidarietà);
b) informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti ed il loro utilizzo;
c) il terzo obbligo riguarda la cura, la manutenzione e il lavaggio dei contenitori assegnati,
che sono a carico del condominio e devono essere organizzati
dall'amministratore, tenendo presente che la manutenzione e la
sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per
usura o per cause non imputabili all'utente per dolo o colpa grave, sono
a carico del gestore, mentre in caso contrario, verranno effettuate dal
medesimo previo risarcimento del danno.
L'assemblea e la collocazione dei cassonetti.
Trattandosi di disciplinare l'uso delle cose comuni, l'assemblea è la
prima titolare della competenza a decidere in merito alla modalità ed
alla destinazione d'uso. Difatti il regolamento condominiale, adottato a
maggioranza, può disporre in materia di uso delle cose comuni, purché
sia assicurato il diritto al pari uso di tutti i condomini, tale
dovendosi intendere non solo l'uso identico in concreto, ma in
particolare l'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve
essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti
utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio.
Ne consegue che la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune
può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art.
1136 cod. civ., purché sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e
cioè il massimo godimento possibile; perciò l'assemblea di un
condominio edilizio può validamente deliberare con la maggioranza di cui
all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.” (In tal senso Cass. Civ. n. 1421/2016).È
un ulteriore dovere, quindi, dell'amministratore del condominio di
individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all'interno
dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che
spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere
tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del
condominio. Si tenga presente che tali contenitori non possono essere
collocati in qualsiasi posto ma devono essere, per espressa previsione
comunale, custoditi in aree di pertinenza condominiale.